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121295
IDG780900087
78.09.00087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a ord. cass. sez. i pen. 6 aprile 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 7, pt. 2, pag. 311-312
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60241
l' a. annota una ordinanza della corte suprema, secondo cui la rimessione di procedimenti deve essere disposta anche quando il magistrato di cui si tratti abbia veste di responsabile civile. peraltro e' presupposto inderogabile del provvedimento che il magistrato abbia gia' assunto tale veste poiche' e' solo da questo momento che egli assume la qualita' di parte nel processo e cio' si verifica quando sia stato citato ad istanza della parte civile, oppure abbia spiegato intervento volontario dopo che questa si sia gia' costituita. secondo l' a., l' affermazione e' il corollario della tesi secondo cui l' art. 60 codice di procedura penale richiede l' esistenza di una situazione attuale e concreta la quale debba portare al dispiego di una attivita' processuale che coinvolga direttamente gli organi indicati nella norma citata.
art. 60 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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