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121296
IDG780900088
78.09.00088 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. ii pen. 4 luglio 1975
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 7, pt. 2, pag. 316-318
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6024; d6025; d6026
l' a. annota una decisione ove e' detto che le cause di ricusazione del giudice o di rimessione del processo sono concettualmente configurabili con riferimento ad una attivita' ancora da compiere e non a posteriori rispetto ad un atto gia' espletato, riguardo al quale il motivo che avrebbe consentito la rimessione o la ricusazione neppure piu' rileva come causa di nullita'. l' a., dopo aver rilevato come la sentenza in esame ribadisca l' orientamento gia' formatosi in tema di incompatibilita', evidenzia il profilarsi in giurisprudenza di un indirizzo secondo il quale la violazione dell' art. 61 codice di procedura penale determina una nullita' assoluta in ogni caso in cui l' imputato si sia trovato nell' impossibilita' di ricusare il magistrato nei cui confronti sussista una causa di incompatibilita'.
art. 55 c.p.p. art. 63 c.p.p. art. 64 c.p.p. art. 65 c.p.p. art. 66 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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