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121298
IDG780900090
78.09.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
testori alma
giuramento dei testimoni e liberta' di coscienza
nota a ord. pret. torino 25 novembre 1976 trib. sez. iv pen. roma 7 aprile 1975
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 7, pt. 2, pag. 351-356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0400; d04016; d4155; d51205
l' a. commenta 2 contrastanti decisioni di merito, la prima delle quali riconosce fondato l' incidente di legittimita' costituzionale sollevato contro l' art. 366 comma 2 codice penale nella parte in cui colpisce con sanzione penale il comportamento di colui il quale, appellandosi alle proprie convinzioni ateistiche, rifiuti di prestare giuramento con la formula di cui all' art. 251 codice di procedura civile, e limitatamente alle parole "davanti a dio". la seconda dichiara, invece, infondata la questione con riferimento alla posizione religiosa del testimone di rito evangelico, rito che vieta ai suoi seguaci di giurare; affermazione che si basa sulla considerazione che il testimone agisce in stato di necessita' e non e' quindi punibile. l' a., pur concordando sulla necessita' di una riforma e revisione della formula del giuramento, ritiene che non si possa rinunciare all' appello alla divinita', perche' significherebbe rinunciare ad una spinta che su un certo numero di coscienze puo' tuttora costituire effettivo impulso a sottomettersi al dovere di dire la verita'.
art. 2 cost. art. 3 cost. art. 19 cost. art. 21 cost. art. 251 c.p.c. art. 366 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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