Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


121299
IDG780900091
78.09.00091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paolozzi giovanni
nota a cass. sez. i pen. 19 maggio 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 369-370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6026
l' a. annota una decisione di legittimita' per la quale ai fini dell' art. 64 n. 1 codice di procedura penale non e' rilevante qualsiasi interesse, inteso in senso atecnico quale posizione favorevole o di vantaggio, ma soltanto quello che sia tale da fornire una legittimazione attiva o passiva rispetto alla azione civile esercitabile nel processo penale; tale legittimazione compete, esclusivamente, salvi i casi di c.d. azione popolare, alla persona offesa e al soggetto danneggiato, dal lato passivo al responsabile civile. la inimicizia grave -si dice ancora- non puo' ravvisarsi in relazione al comportamento tenuto nello stesso processo penale in corso, bensi' con riferimento a fatti anteriori, ossia a rapporti svoltisi in precedenza e fuori del procedimento. l' a., dopo aver rilevato che si tratta di giurisprudenza costante, espone ampiamente le posizioni dottrinali.
art. 64 n. 1 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati