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121302
IDG780900094
78.09.00094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti fernanda
nota a cass. sez. vi pen. 30 aprile 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 379-380
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60240; d60241
l' a. annota una decisione in cui si dice che, mentre l' istanza di rimessione per gravi motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto e' demandata alla competenza del procuratore generale presso la corte di appello o la corte di cassazione, con esclusione del procuratore della repubblica, quest' ultimo organo e' abilitato ad informare la corte di cassazione dell' esistenza di una delle dette ipotesi di rimessione obbligatoria previste dall' art. 60 codice di procedura penale senza che, fra l' altro, sia necessario in questo caso darne conoscenza all' imputato, come prescrive invece l' art. 55 codice di procedura penale per l' altra ipotesi. l' a. compie una dettagliata disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul tema.
art. 55 c.p.p. art. 60 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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