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121304
IDG780900096
78.09.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cesaris laura
nota a cass. sez. ii pen. 28 gennaio 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 387-388
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6113; d61140; d5001; d0402
l' a. annota una decisione di legittimita' contenente plurime affermazioni. in primo luogo si legge che, ai fini della applicazione dei termini della custodia preventiva, il punto innovativo della normativa e' costituito dal collegamento con 3 distinti momenti del giudizio: la sentenza di condanna di primo grado, la sentenza di appello e la sentenza irrevocabile. per ognuno di questi momenti e' fissato un termine massimo che supera quelli precedenti, in diretta correlazione con un restringersi dell' ambito di presunzione di non colpevolezza. di conseguenza una volta intervenuta una sentenza di condanna, anche se questa sia poi annullata, sono inapplicabili i termini di custodia preventiva previsti per la fase istruttoria. in secondo luogo la custodia preventiva non puo' essere considerata come una anticipata esecuzione della pena ostandovi il principio di cui all' art. 27 costituzione; essa e' collegata ad esigenze probatorie e alla possibilita' di avere l' imputato a disposizione. infine, in base al principio "tempus regit actum", che vige in materia processuale, le nuove norme in tema di custodia preventiva si applicano a tutti i rapporti di carcerazione preventiva pendenti all' entrata in vigore delle norme stesse. l' a., oltre ad alcune considerazioni, compie un esame delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali.
art. 2 cost. art. 27 cost. art. 2 c.p. art. 269 c.p.p. art. 270 c.p.p. art. 271 c.p.p. art. 272 c.p.p. art. 273 c.p.p. art. 274 c.p.p. art. 275 c.p.p. art. 276 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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