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| IDG780900096 | |
| 78.09.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cesaris laura
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| nota a cass. sez. ii pen. 28 gennaio 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 387-388
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6113; d61140; d5001; d0402
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| l' a. annota una decisione di legittimita' contenente plurime
affermazioni. in primo luogo si legge che, ai fini della applicazione
dei termini della custodia preventiva, il punto innovativo della
normativa e' costituito dal collegamento con 3 distinti momenti del
giudizio: la sentenza di condanna di primo grado, la sentenza di
appello e la sentenza irrevocabile. per ognuno di questi momenti e'
fissato un termine massimo che supera quelli precedenti, in diretta
correlazione con un restringersi dell' ambito di presunzione di non
colpevolezza. di conseguenza una volta intervenuta una sentenza di
condanna, anche se questa sia poi annullata, sono inapplicabili i
termini di custodia preventiva previsti per la fase istruttoria. in
secondo luogo la custodia preventiva non puo' essere considerata come
una anticipata esecuzione della pena ostandovi il principio di cui
all' art. 27 costituzione; essa e' collegata ad esigenze probatorie e
alla possibilita' di avere l' imputato a disposizione. infine, in
base al principio "tempus regit actum", che vige in materia
processuale, le nuove norme in tema di custodia preventiva si
applicano a tutti i rapporti di carcerazione preventiva pendenti all'
entrata in vigore delle norme stesse. l' a., oltre ad alcune
considerazioni, compie un esame delle posizioni dottrinali e
giurisprudenziali.
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| art. 2 cost.
art. 27 cost.
art. 2 c.p.
art. 269 c.p.p.
art. 270 c.p.p.
art. 271 c.p.p.
art. 272 c.p.p.
art. 273 c.p.p.
art. 274 c.p.p.
art. 275 c.p.p.
art. 276 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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