| l' a. annota una decisione in cui, innanzitutto, si dice che la
contestazione suppletiva, consistendo in un ampliamento dell' accusa
in dibattimento, costituisce presupposto imprescindibile per la
realizzazione del contraddittorio. la mancata corrispondenza tra la
contestazione medesima e la sentenza configura, quindi, un attentato
all' art. 24 comma 2 costituzione, mentre la assenza di correlazione
tra accusa e sentenza e' rilevabile in ogni momento del processo,
anche per la prima volta in cassazione. viene ritenuto, inoltre,
reato concorrente, ai sensi dell' art. 445 codice di procedura
penale, qualsiasi fatto che si trovi comunque collegato con quello
dedotto nell' accusa. infine, non si e' in presenza di una violazione
del principio della correlazione tra accusa contestata e sentenza,
ogni qualvolta si passi da un imputazione per una condotta criminosa
complessa ad una imputazione ipotizzante un processo esecutivo piu'
semplice attraverso l' eliminazione di alcune componenti dell' iter
criminoso. l' a. svolge un ampio esame degli orientamenti (pressoche'
concordi) della dottrina e della giurisprudenza in argomento.
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