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Documento


121308
IDG780900100
78.09.00100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervadoro mirella
nota a cass. sez. ii pen. 21 marzo 1975
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 405-408
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60013
l' a. annota una decisione in cui si legge che, nel caso di querela proposta dal direttore generale di una societa', l' imputato il quale sostenga che il direttore generale non sia autorizzato dallo statuto o da una successiva delibera a vagliare di volta in volta l' opportunita' di proporre l' istanza di punizione, deve dare la prova del proprio assunto, perche' la querela venga dichiarata inammissibile. dopo aver rilevato come l' affermazione sia conforme all' indirizzo giurisprudenziale prevalente che fa gravare sull' imputato l' onere di provare qualunque irregolarita' della querela, l' a. esamina dettagliatamente gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.
art. 120 c.p. art. 9 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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