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121312
IDG780900104
78.09.00104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a trib. supr. mil. 15 dicembre 1976 ord. trib. mil. roma 13 novembre 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 421-426
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50424; d5504
l' a. annota una decisione del supremo organo della giustizia militare che si pone in risalto per la sua importanza. in essa sentenza si legge che, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, il giudice ha la facolta' e non l' obbligo di concedere la liberazione condizionale. precedentemente il giudice di primo grado aveva affermato che l' istituto della liberazione condizionale, dopo gli adeguamenti costituzionali, non e' piu' di applicazione facoltativa, talche' se si accerta l' esistenza di tutti i requisiti voluti dalla legge, deve la norma essere applicata esplicandosi la discrezionalita' nel giudizio, alla stregua dei principi vigenti nel nostro ordinamento, soltanto nel libero apprezzamento degli elementi costitutivi della fattispecie. la dottrina prevalente appare orientata nel senso della pronuncia del tribunale supremo militare.
art. 176 c.p. art. 71 c.p.mil.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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