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| IDG780900105 | |
| 78.09.00105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nosengo serafino
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| nota a cass. sez. un. pen. 23 ottobre 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 10, pt. 2, pag. 433-434
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60416; d605; d6052; d63020
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| l' a. annota una decisione delle sezioni unite in cui, in primo
luogo, si afferma che per la legge processuale, ai fini della
decorrenza del termine per la presentazione dei motivi di gravame,
non basta che il pubblico ministero sia venuto in qualche modo a
conoscenza del deposito della sentenza, ma occorre che tale
conoscenza si ricolleghi alla formale comunicazione dell' avviso. in
secondo luogo si sostiene che, anche in mancanza di taluno degli
elementi prescritti per la notificazione di cui all' art. 199 bis
codice di procedura penale, non si verifica inammissibilita' dell'
impugnazione sempre che, alla stregua degli altri elementi indicati
nell' estratto notificato, sia consentito all' imputato -senza
possibilita' di dubbio- individuare il provvedimento impugnato dal
pubblico ministero e controllare la ritualita' dell' impugnazione e
successiva notificazione, cosi' da rendere irrilevante l' omissione:
deve, pertanto, dichiararsi inammissibile l' appello del pubblico
ministero qualora, pur essendo possibile all' imputato rilevare la
tempestivita' dell' appello, non gli era in alcun modo possibile
controllare la tempestivita' della notificazione. in argomento, l' a.
compie un' ampia disamina delle opinioni dottrinali e
giurisprudenziali.
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| art. 31 r.d. 28 maggio 1931, n. 603
art. 151 c.p.p.
art. 167 c.p.p.
art. 199 bis c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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