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121313
IDG780900105
78.09.00105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nosengo serafino
nota a cass. sez. un. pen. 23 ottobre 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 10, pt. 2, pag. 433-434
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60416; d605; d6052; d63020
l' a. annota una decisione delle sezioni unite in cui, in primo luogo, si afferma che per la legge processuale, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dei motivi di gravame, non basta che il pubblico ministero sia venuto in qualche modo a conoscenza del deposito della sentenza, ma occorre che tale conoscenza si ricolleghi alla formale comunicazione dell' avviso. in secondo luogo si sostiene che, anche in mancanza di taluno degli elementi prescritti per la notificazione di cui all' art. 199 bis codice di procedura penale, non si verifica inammissibilita' dell' impugnazione sempre che, alla stregua degli altri elementi indicati nell' estratto notificato, sia consentito all' imputato -senza possibilita' di dubbio- individuare il provvedimento impugnato dal pubblico ministero e controllare la ritualita' dell' impugnazione e successiva notificazione, cosi' da rendere irrilevante l' omissione: deve, pertanto, dichiararsi inammissibile l' appello del pubblico ministero qualora, pur essendo possibile all' imputato rilevare la tempestivita' dell' appello, non gli era in alcun modo possibile controllare la tempestivita' della notificazione. in argomento, l' a. compie un' ampia disamina delle opinioni dottrinali e giurisprudenziali.
art. 31 r.d. 28 maggio 1931, n. 603 art. 151 c.p.p. art. 167 c.p.p. art. 199 bis c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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