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121314
IDG780900106
78.09.00106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cesaris l.
nota a cass. sez. vi pen. 24 novembre 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 10, pt. 2, pag. 437-438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02322; d630; d644
l' a., prendendo spunto dalla sentenza annotata ove si legge che i provvedimenti con i quali il giudice di sorveglianza concede o nega i permessi previsti dall' art. 30 della legge sulla riforma carceraria non rientrano tra i provvedimenti in tema di liberta' personale, avendo natura di meri atti amministrativi, o misura de piano, che concernono esclusivamente modalita' di trattamento del detenuto volte ad attenuare il rigore del regime carcerario e, pertanto, non sono ricorribili in cassazione, rileva come si tratti della prima pronuncia in tema. l' a. obietta che i provvedimenti concernenti i permessi vengono pur sempre emanati con la forma dell' ordinanza e resta innegabile che essi incidono sullo status libertatis. e osserva inoltre che la soluzione prospettata dalla corte suprema non tiene in alcun conto l' interesse del detenuto ad una eventuale impugnazione del provvedimento con cui sia stata rigettata la richiesta di concessione del permesso.
art. 111 cost. art. 190 c.p.p. art. 30 l. 26 luglio 1975, n. 354
Ist. dir. penale - Univ. TO



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