Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


121317
IDG780900109
78.09.00109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
corso piero
nota a cass. sez. i pen. 11 maggio 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 10, pt. 2, pag. 451-454
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50424
l' a. commenta in modo sostanzialmente favorevole una sentenza della corte suprema in cui si legge che l' art. 176 codice penale esige una prova certa e non equivoca del ravvedimento del condannato, e tale prova deve desumersi dal comportamento complessivo del condannato e quindi, in primo luogo, dall' osservanza del doveroso rispetto verso gli agenti di custodia. l' a. rileva poi che non e' richiesto che il ravvedimento sia dimostrato fin dall' inizio dell' esecuzione della pena: cio' che conta e' un esame globale del comportamento, ivi comprese eventuali manifestazioni negative, la cui entita' e' da soppesare caso per caso. nell' ipotesi concreta, la suprema corte ha annullato con rinvio l' ordinanza concessiva della liberazione condizionale, ravvisando un difetto di motivazione nell' omesso esame della circostanza che il condannato istante era imputato di oltraggio nei confronti di un agente di custodia.
art. 176 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati