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Documento


121318
IDG780900110
78.09.00110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fassone elvio
nota a cass. sez. i pen. 13 aprile 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 10, pt. 2, pag. 455-458
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d547; d6021; d6023; d6224
l' a. commenta una sentenza in cui, in primo luogo, si legge che quando il processo pervenga al pretore a seguito di una declaratoria di incompetenza del tribunale, ai fini della eventuale elevazione del conflitto, non e' applicabile l' art. 35 codice di procedura penale perche' la predetta decisione non ha valore di una iniziativa atta a dare impulso alla fase dibattimentale: in questo caso, infatti, il processo ritorna alla fase della istruzione e il pretore che lo riceve, cosi' come puo' cercare di svolgere una istruttoria, ben puo', se ritiene che l' accusa trascenda la sua competenza, denunciare il conflitto gia' prima del dibattimento. su questa affermazione, l' a. esprime il suo consenso. in secondo luogo si legge che non si ha diversita' del fatto, ai fini dell' art. 477 codice di procedura penale, quando intervenga una modificazione su elementi marginali e non essenziali del fatto stesso. da ultimo e' detto che, ai fini dell' applicazione della legge n. 47 del 1948, si e' in presenza di una stampa o di uno stampato quando sussiste non solo l' elemento soggettivo della destinazione alla pubblicazione, ma anche l' elemento oggettivo della formazione di un prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicita' di esemplari, in quanto ottenuto con mezzi meccanici o fisico-chimici.
art. 35 c.p.p. art. 51 c.p.p. art. 477 c.p.p. l. 8 febbraio 1948, n. 47
Ist. dir. penale - Univ. TO



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