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| IDG780900110 | |
| 78.09.00110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fassone elvio
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| nota a cass. sez. i pen. 13 aprile 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 10, pt. 2, pag. 455-458
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d547; d6021; d6023; d6224
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| l' a. commenta una sentenza in cui, in primo luogo, si legge che
quando il processo pervenga al pretore a seguito di una declaratoria
di incompetenza del tribunale, ai fini della eventuale elevazione del
conflitto, non e' applicabile l' art. 35 codice di procedura penale
perche' la predetta decisione non ha valore di una iniziativa atta a
dare impulso alla fase dibattimentale: in questo caso, infatti, il
processo ritorna alla fase della istruzione e il pretore che lo
riceve, cosi' come puo' cercare di svolgere una istruttoria, ben
puo', se ritiene che l' accusa trascenda la sua competenza,
denunciare il conflitto gia' prima del dibattimento. su questa
affermazione, l' a. esprime il suo consenso. in secondo luogo si
legge che non si ha diversita' del fatto, ai fini dell' art. 477
codice di procedura penale, quando intervenga una modificazione su
elementi marginali e non essenziali del fatto stesso. da ultimo e'
detto che, ai fini dell' applicazione della legge n. 47 del 1948, si
e' in presenza di una stampa o di uno stampato quando sussiste non
solo l' elemento soggettivo della destinazione alla pubblicazione, ma
anche l' elemento oggettivo della formazione di un prodotto idoneo
alla sua diffusione in una molteplicita' di esemplari, in quanto
ottenuto con mezzi meccanici o fisico-chimici.
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| art. 35 c.p.p.
art. 51 c.p.p.
art. 477 c.p.p.
l. 8 febbraio 1948, n. 47
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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