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121319
IDG780900111
78.09.00111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani tullio
nota a cass. sez. v pen. 13 aprile 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 10, pt. 2, pag. 459-462
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51501
l' a. si sofferma su una decisione di legittimita' ove si legge che per uso gia' fattone, ai sensi dell' art. 466 codice penale, deve intendersi non un uso qualsiasi, ma l' uso avvenuto in conformita' alla normale destinazione dei valori di bollo; e poiche' per le marche da bollo la normale destinazione e' costituita dalla possibilita' del loro impiego per l' adempimento in modo straordinario dell' imposta di bollo, ne deriva che il delitto previsto dall' art. 466 codice penale in tanto si configura in quanto il primo uso della marca sia servito ad assolvere l' imposta in ordine ad un atto gia' formato e come tale soggetto a tributo fin dall' origine. un uso diverso invece, come per esempio nel caso in cui le marche da bollo siano state annullate per errore e poi recuperate ed utilizzate regolarmente, e cosi' pure per una diversita' di segni sulle marche, puo' dar luogo ad un mero illecito amministrativo qualora i valori di bollo vengano di nuovo adoperati, a norma del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1962 n. 642, che vieta di usare marche deteriorate o comunque usate in precedenza. l' a. concorda con la decisione basandosi sulla configurazione dell' oggetto giuridico del reato.
art. 466 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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