Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


121320
IDG780900112
78.09.00112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani tullio
nota a cass. sez. iii pen. 5 aprile 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 10, pt. 2, pag. 463-464
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5002; d50108; d541
l' a. annota, con richiami di dottrina e di giurisprudenza, una decisione di legittimita' contenente molteplici statuizioni. in primo luogo si legge che l' art. 7 legge 14 luglio 1959, nell' ammettere deroghe "soltanto a favore dei lavoratori" delle norme collettive rese efficaci erga omnes col procedimento ivi previsto, si riferisce a quelle disposizioni dell' autonomia collettiva, aventi ad oggetto la parte economica del contratto, che sono suscettibili di variazioni piu' vantaggiose per il lavoratore, sempre che la variazione non comporti l' esonero del datore di lavoro da obblighi inderogabilmente fissati dal contratto stesso. in particolare l' accantonamento di parte degli emolumenti dovuti per ferie, festivita' e gratifica natalizia, in luogo del normale conglobamento della retribuzione, e' stato disposto dall' autonomia collettiva fondamentalmente perche' ritenuto piu' giovevole al lavoratore per la garanzia che esso offre al medesimo dall' esatta determinazione delle somme dovutegli. ne deriva che il sistema di erogazione convenuto in sede collettiva, non puo', nel corso della esecuzione del contratto individuale, rimanere inattuato per una diversa valutazione di convenienza compiuta dalle parti. in secondo ed ultimo luogo, l' errore in cui sia incorso il datore di lavoro sulla derogabilita' dell' obbligo di accantonamento, avendo ritenuta piu' favorevole al lavoratore la immediata corresponsione della somma dovuta, costituisce un errore vertente sul contenuto precettivo della norma penalmente sanzionata e non sul fatto costituente reato.
art. 5 c.p. art. 47 c.p. art. 7 l. 14 luglio 1959, n. 741 d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1032
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati