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| IDG780900112 | |
| 78.09.00112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| padovani tullio
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| nota a cass. sez. iii pen. 5 aprile 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 10, pt. 2, pag. 463-464
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5002; d50108; d541
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| l' a. annota, con richiami di dottrina e di giurisprudenza, una
decisione di legittimita' contenente molteplici statuizioni. in primo
luogo si legge che l' art. 7 legge 14 luglio 1959, nell' ammettere
deroghe "soltanto a favore dei lavoratori" delle norme collettive
rese efficaci erga omnes col procedimento ivi previsto, si riferisce
a quelle disposizioni dell' autonomia collettiva, aventi ad oggetto
la parte economica del contratto, che sono suscettibili di variazioni
piu' vantaggiose per il lavoratore, sempre che la variazione non
comporti l' esonero del datore di lavoro da obblighi inderogabilmente
fissati dal contratto stesso. in particolare l' accantonamento di
parte degli emolumenti dovuti per ferie, festivita' e gratifica
natalizia, in luogo del normale conglobamento della retribuzione, e'
stato disposto dall' autonomia collettiva fondamentalmente perche'
ritenuto piu' giovevole al lavoratore per la garanzia che esso offre
al medesimo dall' esatta determinazione delle somme dovutegli. ne
deriva che il sistema di erogazione convenuto in sede collettiva, non
puo', nel corso della esecuzione del contratto individuale, rimanere
inattuato per una diversa valutazione di convenienza compiuta dalle
parti. in secondo ed ultimo luogo, l' errore in cui sia incorso il
datore di lavoro sulla derogabilita' dell' obbligo di accantonamento,
avendo ritenuta piu' favorevole al lavoratore la immediata
corresponsione della somma dovuta, costituisce un errore vertente sul
contenuto precettivo della norma penalmente sanzionata e non sul
fatto costituente reato.
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| art. 5 c.p.
art. 47 c.p.
art. 7 l. 14 luglio 1959, n. 741
d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1032
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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