| premesso che l' annotata sentenza ripropone uno dei problemi
interpretativi, tra i numerosi, emersi nella nuova disciplina del
reato continuato risultante dal decreto legge 11 aprile 1974 n. 99,
l' a. affronta il problema della continuazione in generale e conclude
nel senso che se, in conformita' al principio di uguaglianza, la
continuazione deve, contrariamente a quanto affermato nella sentenza
in esame, ritenersi applicabile a fatti puniti con pene eterogenee,
non e' ammissibile che tale applicazione porti, attraverso il cumulo
giuridico, ad un aumento della pena di tipo piu' grave. cio'
contrasterebbe, infatti, con le finalita' del reato continuato inteso
a realizzare un trattamento sanzionatorio piu' favorevole al reo
nonche' col principio di legalita' in quanto, ad esempio, verrebbe
sanzionato con pena detentiva un fatto che, nella astratta previsione
normativa, meritava la sola pena pecuniaria. nel sistema del nostro
ordinamento giuridico esistono, invece, a giudizio dell' a., le
condizioni per giungere ad una soluzione che ammetta la continuazione
tra pene eterogenee nel rispetto, pero', di tutti i predetti
fondamentali principi.
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