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121404
IDG780900197
78.09.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi marco
permessivita' e permessi ai detenuti
nota a ord. cass. sez. vi pen. 24 novembre 1976
Foro it., vol. 100, an. 102 (1977), fasc. 10, pt. 2, pag. 377-380
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d644
l' ordinanza annotata ha escluso l' ammissibilita' del ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza in ordine alla richiesta di permesso fatta dal detenuto o dall' internato, ai sensi dell' art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354. le questioni esaminate dall' ordinanza sono comunque in parte superate dall' entrata in vigore della legge 20 luglio 1977, n. 450, contenente disposizioni restrittive in materia di permessi, resesi necessarie soprattutto con riferimento all' operato dei magistrati di sorveglianza, i quali si sono dimostrati molto piu' "permissivi" delle autorita' giudiziarie precedenti, si che hanno distorto e travisato sia la lettera che lo spirito del testo originario dell' art. 30 del nuovo ordinamento penitenziario.
art. 111 cost. art. 30 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 71 l. 26 luglio 1975, n. 354 l. 20 luglio 1977, n. 450
Ist. dir. penale - Univ. TO



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