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121422
IDG780900198
78.09.00198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis marta
lettura del rapporto e lettura delle informazioni testimoniali della polizia: un collegamento discutibile
nota a cass. sez. ii pen. 13 maggio 1975
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 7, pt. 2, pag. 357-360
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6101; d62152; d62153; d6218
l' a., prendendo spunto da una sentenza che afferma non essere compresa, nel divieto stabilito dall' art. 461 codice di procedura penale, la lettura di quelle testimonianze assunte dalla polizia che formino parte integrante del rapporto, essendo la lettura di questo in dibattimento sempre consentita, anche d' ufficio, a norma dell' art. 466 comma 1 codice di procedura penale, ricorda come, accanto ad un orientamento prevalente in questo senso, alcune sentenze abbiano statuito che la decisione la quale si fondi su elementi di giudizio tratta da dichiarazioni di testi raccolte dalla polizia giudiziaria, e' nulla per violazione delle disposizioni inerenti all' acquisizione della prova. in via intermedia e' stato alcune volte affermato, sempre dal supremo collegio, che vi e' nullita', ma sanabile ex art. 471 codice di procedura penale, ove non venga immediatamente eccepita. dopo aver messo in rilievo che la prevalente dottrina e' contraria alla giurisprudenza prevalente, l' a. asserisce che le sommarie informazioni testimoniali sono pur sempre testimonianze sia pure di rango inferiore, ed allora sara' applicabile l' art. 462 con il suo divieto e non l' art. 466: al massimo si potra' esentare la persona che ha raccolto le sommarie informazioni usando le necessarie cautele.
art. 225 c.p.p. art. 462 c.p.p. art. 463 c.p.p. art. 466 c.p.p. art. 471 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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