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| IDG780900198 | |
| 78.09.00198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bargis marta
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| lettura del rapporto e lettura delle informazioni testimoniali della
polizia: un collegamento discutibile
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| nota a cass. sez. ii pen. 13 maggio 1975
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| Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 7, pt. 2, pag. 357-360
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6101; d62152; d62153; d6218
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| l' a., prendendo spunto da una sentenza che afferma non essere
compresa, nel divieto stabilito dall' art. 461 codice di procedura
penale, la lettura di quelle testimonianze assunte dalla polizia che
formino parte integrante del rapporto, essendo la lettura di questo
in dibattimento sempre consentita, anche d' ufficio, a norma dell'
art. 466 comma 1 codice di procedura penale, ricorda come, accanto ad
un orientamento prevalente in questo senso, alcune sentenze abbiano
statuito che la decisione la quale si fondi su elementi di giudizio
tratta da dichiarazioni di testi raccolte dalla polizia giudiziaria,
e' nulla per violazione delle disposizioni inerenti all' acquisizione
della prova. in via intermedia e' stato alcune volte affermato,
sempre dal supremo collegio, che vi e' nullita', ma sanabile ex art.
471 codice di procedura penale, ove non venga immediatamente
eccepita. dopo aver messo in rilievo che la prevalente dottrina e'
contraria alla giurisprudenza prevalente, l' a. asserisce che le
sommarie informazioni testimoniali sono pur sempre testimonianze sia
pure di rango inferiore, ed allora sara' applicabile l' art. 462 con
il suo divieto e non l' art. 466: al massimo si potra' esentare la
persona che ha raccolto le sommarie informazioni usando le necessarie
cautele.
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| art. 225 c.p.p.
art. 462 c.p.p.
art. 463 c.p.p.
art. 466 c.p.p.
art. 471 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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