| l' a., a commento di una decisione ove si legge che le nuove norme
sulla continuazione non possono trovare applicazione nei rapporti tra
delitti e contravvenzioni, ostandovi l' assoluta eterogeneita' tra le
pene previste per gli uni e per gli altri, rileva come, a parte
talune eccezioni, la giurisprudenza prevalente sia orientata in
questo senso. la dottrina e' invece orientata in senso contrario.
annotando una ulteriore decisione secondo cui, stante il disposto
dell' art. 81 comma 1 codice penale, che si limita a prevedere un
aumento fino al triplo sulla pena piu' grave in caso di violazione di
diverse disposizioni di legge, e la mancanza di una norma che preveda
e disciplini l' ipotesi di reati comportanti pene di specie diversa,
non e' possibile configurare l' ipotesi di concorso formale tra
delitti e contravvenzioni, dopo aver osservato che l' art. 8 della
legge 7 giugno 1974, n. 220 ha tolto rilevanza al problema, l' a.
rileva come questo rappresenti l' orientamento dominante nella
giurisprudenza della corte di cassazione.
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