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121428
IDG780900204
78.09.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piacentini claudio
nota a cass. sez. ii pen. 16 maggio 1975 cass. sez. i pen. 15 gennaio 1975
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 417-420
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5014; d51; d52
l' a., a commento di una decisione ove si legge che le nuove norme sulla continuazione non possono trovare applicazione nei rapporti tra delitti e contravvenzioni, ostandovi l' assoluta eterogeneita' tra le pene previste per gli uni e per gli altri, rileva come, a parte talune eccezioni, la giurisprudenza prevalente sia orientata in questo senso. la dottrina e' invece orientata in senso contrario. annotando una ulteriore decisione secondo cui, stante il disposto dell' art. 81 comma 1 codice penale, che si limita a prevedere un aumento fino al triplo sulla pena piu' grave in caso di violazione di diverse disposizioni di legge, e la mancanza di una norma che preveda e disciplini l' ipotesi di reati comportanti pene di specie diversa, non e' possibile configurare l' ipotesi di concorso formale tra delitti e contravvenzioni, dopo aver osservato che l' art. 8 della legge 7 giugno 1974, n. 220 ha tolto rilevanza al problema, l' a. rileva come questo rappresenti l' orientamento dominante nella giurisprudenza della corte di cassazione.
art. 81 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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