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121429
IDG780900205
78.09.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gaito alfredo
nota a cass. sez. i pen. 29 novembre 1974
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 435-436
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60020; d608
l' a. annota una decisione ove si afferma che nell' ipotesi di proposizione di un incidente di falso, l' art. 217 codice di procedura penale, in correlazione con l' art. 18 codice di procedura penale, impone al giudice di deliberare, anzitutto, se la denunciata falsita' abbia apparenza di fondatezza e, quindi, di stabilire se l' accertamento del falso sia necessario e determinante ai fini del decidere, si' da realizzare la situazione di pregiudizialita' prevista dall' art. 18 codice di procedura penale: soltanto in questa ipotesi il giudice deve sospendere l' istruzione o rinviare il giudizio. gli unici precedenti sono in senso contrario. l' a. fa, indi, un rapido excursus della giurisprudenza e della dottrina sugli incidenti di falso e sui rapporti di questo con le questioni pregiudiziali.
art. 18 c.p.p. art. 217 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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