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121430
IDG780900206
78.09.00206 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gaito alfredo
nota a cass. sez. i pen. 15 ottobre 1974
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 439-440
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6115; d6120
l' a. annota una decisione di legittimita' nella quale in primo luogo si afferma, in contrasto con l' orientamento dominante, che ai fini dell' emissione di un nuovo mandato di cattura non e' richiesto un autonomo provvedimento di revoca della concessione della liberta' provvisoria, in quanto l' emissione del nuovo mandato di cattura nei confronti di chi si trovi in stato di liberta' provvisoria importa la revoca implicita del beneficio; e' pero' richiesta una rigorosa ed esauriente motivazione delle ragioni per le quali si ritenga sussistere la fuga o il pericolo di fuga. l' a. rileva che tali posizioni sono condivise anche dalla dottrina dominante. la decisione annotata ritiene inoltre che nella fase delle indagini di polizia giudiziaria la comunicazione giudiziaria non e' dovuta. l' a. dissente sulla base della considerazione che e' necessario distinguere, nell' ambito delle indagini di polizia giudiziaria, quelle compiute prima che risulti individuato un qualsiasi indiziato da quelle che si svolgono ad individuazione avvenuta.
art. 292 c.p.p. art. 304 bis c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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