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| IDG780900208 | |
| 78.09.00208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cacciavillani ivone
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| la responsabilita' penale del progettista e del direttore dei lavori
nella contravvenzione edilizia
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| nota a pret. padova 10 febbraio 1976
pret. asiago 3 febbraio 1976
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| Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 463-472
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d540; d5013
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| l' a. annota 2 decisioni di merito, nella prima delle quali si legge
che non costituisce elemento sufficiente per la affermazione di
responsabilita' penale del progettista la mera firma del progetto
relativo ai lavori abusivamente eseguiti; in difetto di prova della
concreta ed effettiva direzione degli stessi, il progettista va
assolto per non aver commesso il fatto; nella seconda si afferma che
la responsabilita' penale del direttore dei lavori puo' configurarsi
solo ed esclusivamente nell' ambito del paradigma del concorso nel
reato e non a livello di responsabilita' formale, o, tanto meno, a
livello di responsabilita' per fatto altrui. dopo avere precisato che
la figura del progettista deve essere ben distinta da quella del
direttore dei lavori, come avviene sul piano civile, l' a. afferma
che mai il progettista potra' essere chiamato a rispondere dell'
altrui attivita' di realizzazione del progetto, da chiunque essa sia
posta in essere. per quanto riguarda il direttore dei lavori, l' a.
sostiene che al di fuori dell' ipotesi di responsabilita' penale a
titolo autonomo, e' da ritenersi che il direttore dei lavori non
possa rispondere della contravvenzione edilizia se non in
applicazione delle norme sul concorso.
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| art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 110 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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