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121432
IDG780900208
78.09.00208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cacciavillani ivone
la responsabilita' penale del progettista e del direttore dei lavori nella contravvenzione edilizia
nota a pret. padova 10 febbraio 1976 pret. asiago 3 febbraio 1976
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 463-472
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d540; d5013
l' a. annota 2 decisioni di merito, nella prima delle quali si legge che non costituisce elemento sufficiente per la affermazione di responsabilita' penale del progettista la mera firma del progetto relativo ai lavori abusivamente eseguiti; in difetto di prova della concreta ed effettiva direzione degli stessi, il progettista va assolto per non aver commesso il fatto; nella seconda si afferma che la responsabilita' penale del direttore dei lavori puo' configurarsi solo ed esclusivamente nell' ambito del paradigma del concorso nel reato e non a livello di responsabilita' formale, o, tanto meno, a livello di responsabilita' per fatto altrui. dopo avere precisato che la figura del progettista deve essere ben distinta da quella del direttore dei lavori, come avviene sul piano civile, l' a. afferma che mai il progettista potra' essere chiamato a rispondere dell' altrui attivita' di realizzazione del progetto, da chiunque essa sia posta in essere. per quanto riguarda il direttore dei lavori, l' a. sostiene che al di fuori dell' ipotesi di responsabilita' penale a titolo autonomo, e' da ritenersi che il direttore dei lavori non possa rispondere della contravvenzione edilizia se non in applicazione delle norme sul concorso.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 110 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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