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121435
IDG780900211
78.09.00211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani tullio
nota a cass. sez. iii pen. 22 aprile 1974
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 10, pt. 2, pag. 511-512
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d541
l' a. commenta in modo parzialmente sfavorevole una decisione ove si legge che l' articolo unico del decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1961, n. 803 ha reso obbligatorie erga omnes soltanto quelle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, che stabiliscono i minimi di trattamento economico e normativo. l' art. 1 di questo contratto, che impone al datore di lavoro l' obbligo di esporre nei locali dell' azienda copia del contratto medesimo, e' quindi norma non sanzionata penalmente in quanto non corrisponde al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo per gli appartenenti alla medesima categoria. l' a. rileva che la prospettiva adottata dalla cassazione e' assai angusta. ben poco persuasiva e', per l' a., l' argomentazione contenuta nella parte finale della decisione: non sussiste alcuna impossibilita' di computare la sanzione per una inosservanza di carattere collettivo in rapporto al numero delle persone coinvolte nella violazione, purche' esso risulti determinabile da parte del giudice.
art. 1 l. 14 luglio 1959, n. 741 art. 8 l. 14 6uglio 1959, n. 741 d.p.r. 9 maggio 1961, n. 803
Ist. dir. penale - Univ. TO



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