| 121438 | |
| IDG780900214 | |
| 78.09.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| cicala mario
| |
| sequestro e confisca delle costruzioni edilizie abusive
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. iii pen. 31 gennaio 1975
trib. roma 30 aprile 1975
pret. galatina 30 luglio 1975
| |
| Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 11, pt. 2, pag. 529-534
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d539; d5051
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| in queste 3 decisioni si afferma, da una parte, che il pretore penale
che ordini la sospensione dei lavori di costruzione di un edificio
abusivo invade la competenza propria delle autorita' municipali ed
esercita poteri che non gli competono, dal momento che siffatta
misura non appare idonea a soddisfare esigenze istruttorie, ne' puo'
mantenere lo status quo in vista di una futura confisca; la terza
decisione, per contro, dichiara che il giudice penale deve
obbligatoriamente disporre la confisca delle opere edilizie abusive e
la loro demolizione, salva restando la facolta' del comune di
sostituire alla demolizione l' applicazione di una sanzione
pecuniaria pari al valore delle costruzioni abusive. l' a. concorda
con il primo degli indirizzi riportati, basandosi sulla
considerazione che gli scopi propri dell' istituto della confisca
sono, nell' ambito urbanistico, raggiunti attraverso appositi
strumenti amministrativi affidati all' autorita' comunale. ed appare
scarsamente coerente attribuire (come fa la terza decisione) all'
autorita' amministrativa la facolta' di porre nel nulla un ordine di
demolizione emanato dall' autorita' giudiziaria, cioe' di valutare
che in concreto la demolizione disposta dal giudice non e' possibile
e quindi deve essere sostituita da una sanzione pecuniaria.
| |
| art. 219 c.p.p.
art. 240 c.p.
art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |