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121438
IDG780900214
78.09.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cicala mario
sequestro e confisca delle costruzioni edilizie abusive
nota a cass. sez. iii pen. 31 gennaio 1975 trib. roma 30 aprile 1975 pret. galatina 30 luglio 1975
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 11, pt. 2, pag. 529-534
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d539; d5051
in queste 3 decisioni si afferma, da una parte, che il pretore penale che ordini la sospensione dei lavori di costruzione di un edificio abusivo invade la competenza propria delle autorita' municipali ed esercita poteri che non gli competono, dal momento che siffatta misura non appare idonea a soddisfare esigenze istruttorie, ne' puo' mantenere lo status quo in vista di una futura confisca; la terza decisione, per contro, dichiara che il giudice penale deve obbligatoriamente disporre la confisca delle opere edilizie abusive e la loro demolizione, salva restando la facolta' del comune di sostituire alla demolizione l' applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore delle costruzioni abusive. l' a. concorda con il primo degli indirizzi riportati, basandosi sulla considerazione che gli scopi propri dell' istituto della confisca sono, nell' ambito urbanistico, raggiunti attraverso appositi strumenti amministrativi affidati all' autorita' comunale. ed appare scarsamente coerente attribuire (come fa la terza decisione) all' autorita' amministrativa la facolta' di porre nel nulla un ordine di demolizione emanato dall' autorita' giudiziaria, cioe' di valutare che in concreto la demolizione disposta dal giudice non e' possibile e quindi deve essere sostituita da una sanzione pecuniaria.
art. 219 c.p.p. art. 240 c.p. art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150
Ist. dir. penale - Univ. TO



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