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121439
IDG780900215
78.09.00215 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis marta
nota a cass. sez. v pen. 29 ottobre 1974
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 11, pt. 2, pag. 541-543
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6051
l' a. annota una decisione in cui si legge che, qualora il cancelliere del giudice a quo dia atto formalmente del deposito in cancelleria della dichiarazione di domicilio e la trasmetta al cancelliere del giudice ad quem per essere allegata al processo, quivi pendente su gravame dell' imputato, viene effettuato un adempimento equivalente ad un processo verbale, sicche' l' elezione di domicilio e' pienamente valida. l' a. rileva come in linea di principio la giurisprudenza abbia sempre ritenuto che l' elezione di domicilio appartiene alla categoria degli atti a forma vincolata, onde la relativa dichiarazione e' valida solo se consacrata in un processo verbale. sul punto la dottrina propende invece per soluzioni contrastanti. la cassazione, peraltro, ha temperato in varie occasioni la rigorosa interpretazione dell' art. 171 codice di procedura penale, ammettendo la validita' di forme equivalenti per l' elezione di domicilio ed ispirandosi a criteri piu' elastici.
art. 171 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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