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121445
IDG780900221
78.09.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
saluzzo francesco enrico
nota a cass. sez. v pen. 19 novembre 1975
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 12, pt. 2, pag. 585-586
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5014
l' a. commenta una decisione della cassazione in cui si legge che l' imputato che afferma l' esistenza del nesso della continuazione tra reati, alcuni dei quali gia' giudicati, pur non essendo soggetto ad un rigoroso onere di prova e' tuttavia tenuto ad una specifica ed idonea allegazione degli elementi indispensabili a sorreggere la relativa richiesta: a tali fini correttamente si ritiene insufficiente la produzione di fotocopie, non autenticate, di sentenze, dalle quali non risulti l' eventuale loro passaggio in giudicato. in secondo luogo, afferma la cassazione, ai fini dell' art. 81 comma 2 codice penale, il reato da giudicare puo' essere collegato con altro gia' giudicato in via definitiva a condizione che il primo sia stato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza alla quale si intende collegarlo, che il reato gia' giudicato costituisca la violazione piu' grave e che fra detti reati vi sia l' identita' del disegno criminoso. l' a. fa un' ampia analisi delle posizioni giurisprudenziali e dottrinali riguardo ai 2 problemi
art. 81 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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