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121450
IDG780900226
78.09.00226 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nosengo serafino
nota a cass. sez. vi pen. 14 maggio 1975
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 12, pt. 2, pag. 601-603
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60415
l' a. commenta in modo sostanzialmente favorevole una decisione della corte suprema in cui si legge che nell' ipotesi in cui il pubblico ministero abbia ricevuto la sentenza per l' apposizione del visto ed abbia utilizzato tale ricezione ai fini dell' impugnazione proponendo la relativa dichiarazione, il termine per la presentazione dei motivi decorre dal giorno in cui viene apposto il visto non essendo dovuta l' ulteriore comunicazione dell' avviso di deposito. l' a. dopo aver rilevato che il "visto" e' istituto creato dalla prassi e non previsto dalla legge processuale, e che una parte della dottrina sostiene che il visto equivale ad acquiescenza all' impugnazione, fa un ampio esame delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di decorrenza dei termini, problema intorno al quale vi e' molta discordia.
art. 151 c.p.p. art. 31 r.d. 28 maggio 1931, n. 603
Ist. dir. penale - Univ. TO



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