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121463
IDG780900239
78.09.00239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fassone elvio
nota a cass. sez. iii pen. 17 ottobre 1974
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 2, pt. 2, pag. 73-75
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50411; d635
l' a. annota in modo favorevole una decisione di legittimita' in cui si legge che, poiche' la facolta' di rinunciare all' ammistia attiene al diritto della difesa ed e' quindi esercitabile in ogni stato e grado del giudizio, sempre che la legge non stabilisca che la rinuncia debba essere esercitata entro un periodo di tempo determinato, legittimamente la facolta' di rinunciare all' amnistia e' esercitata dall' imputato mediante l' impugnazione della sentenza istruttoria con la quale e' stato concesso il beneficio, allorche' il reato originariamente contestato non rientrava nel beneficio, e quindi non poteva essere esercitata la facolta' di rinuncia. l' a., dopo aver rilevato che la decisione e' innovativa del precedente orientamento giurisprudenziale, sottolinea come la corte suprema abbia fatto leva sul momento in cui la rinuncia viene esercitata e, constatato che il decreto del presidente della repubblica 22 maggio 1970, n. 283 non pone alcun termine finale, ha dedotto che la rinuncia puo' essere manifestata anche con l' impugnazione della sentenza applicativa del beneficio.
art. 151 c.p. art. 387 c.p.p. art. 526 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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