Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


121466
IDG780900242
78.09.00242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fassone elvio
nota a cass. sez. i pen. 9 aprile 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 115-116
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50424
l' a. commenta in modo parzialmente favorevole una decisione di legittimita' in cui e' detto che, a norma dell' art. 2 legge 12 febbraio 1975, n. 6, non e' piu' possibile la declaratoria di inammissibilita' dell' istanza di liberazione condizionale per difetto dei requisiti sostanziali relativi alla pena da scontare. pertanto, regolando il richiamato art. 2 della citata legge le forme del procedimento con integrale abrogazione delle norme procedurali antecedenti, i presupposti inerenti alla pena scontata o da scontare non possono considerarsi come condizioni di ammissibilita' e quindi rimane esclusa la possibilita' di una delibazione de plano circa la loro insussistenza, rendendosi invece necessario l' avviso del giorno fissato per la decisione all' interessato e al suo difensore al fine di garantire quei diritti, alla cui violazione l' art. 630 codice di procedura penale connette la sanzione processuale della nullita'. l' a. rileva che i 3 principi contenuti nella sentenza, sono di per se' esatti, ma non risultano del tutto fusi sul piano logico.
art. 176 c.p. art. 630 c.p.p. art. 2 l. 12 febbraio 1975, n. 6
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati