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121467
IDG780900243
78.09.00243 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
del rosso dania
nota a cass. sez. v pen. 2 ottobre 1975
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 137-138
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51874; d50163
l' a. annota una decisione in cui si legge che, in tema di minaccia, l' eventuale giustizia della causa che ha determinato l' intervento intimidatorio non rende automaticamente giusto il danno minacciato; il danno puo' essere considerato giusto, solo se la minaccia rappresenta il mezzo necessario per evitare la lesione di un interesse, materiale o morale, posto in pericolo dalla persona minacciata. in secondo luogo si afferma che la legittima difesa postula una certa proporzione tra l' offesa minacciata e la reazione difensiva. tale proporzione pero' va desunta non solo dal rapporto tra il danno incombente e la conseguente reazione, ma anche dalla possibilita' o meno di reagire con altri mezzi, ugualmente adeguati, ma meno violenti. l' a., dopo una breve disamina della giurisprudenza e della dottrina in materia, rileva che, sebbene la sentenza accenni alla necessita' di comparazione dei beni contrapposti, il criterio risolutivo resta quello della proporzione tra i mezzi.
art. 52 c.p. art. 612 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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