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121468
IDG780900244
78.09.00244 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani tullio
nota a cass. sez. v feriale pen. 26 agosto 1975
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 139-140
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50124
l' a. annota favorevolmente una decisione in cui si legge che, quando le circostanze attenuanti o aggravanti siano piu' d' una, il giudizio di comparazione non solo e' obbligatorio ma deve avere un carattere di unitarieta', per permettere un effettivo adeguamento della pena al reato ed alla personalita' del reo. occorre, cioe', che tutte le circostanze siano comprese nel giudizio di comparazione, senza che sia possibile lasciarne fuori qualcuna, per calcolare a parte la pena relativa cosi' come e' necessario che il risultato del giudizio di bilanciamento sia unitario, nel senso che le circostanze concorrenti siano ritenute complessivamente equivalenti, oppure che tutte quelle di un tipo siano considerate prevalenti su tutte quelle di tipo opposto. in secondo luogo, a norma dell' art. 69 codice penale nuovo testo, la obbligatorieta' del giudizio di comparazione tra circostanze va intesa nel senso che il giudice di merito non puo' mai sottrarsi al dovere di mettere a confronto tutte le opposte circostanze quale che ne sia il tipo, al fine di trarne una valutazione integrale del fatto e della personalita' del colpevole. l' a. conclude con alcune considerazioni personali.
art. 69 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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