| l' a. annota favorevolmente una decisione in cui si legge che, quando
le circostanze attenuanti o aggravanti siano piu' d' una, il giudizio
di comparazione non solo e' obbligatorio ma deve avere un carattere
di unitarieta', per permettere un effettivo adeguamento della pena al
reato ed alla personalita' del reo. occorre, cioe', che tutte le
circostanze siano comprese nel giudizio di comparazione, senza che
sia possibile lasciarne fuori qualcuna, per calcolare a parte la pena
relativa cosi' come e' necessario che il risultato del giudizio di
bilanciamento sia unitario, nel senso che le circostanze concorrenti
siano ritenute complessivamente equivalenti, oppure che tutte quelle
di un tipo siano considerate prevalenti su tutte quelle di tipo
opposto. in secondo luogo, a norma dell' art. 69 codice penale nuovo
testo, la obbligatorieta' del giudizio di comparazione tra
circostanze va intesa nel senso che il giudice di merito non puo' mai
sottrarsi al dovere di mettere a confronto tutte le opposte
circostanze quale che ne sia il tipo, al fine di trarne una
valutazione integrale del fatto e della personalita' del colpevole.
l' a. conclude con alcune considerazioni personali.
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