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| IDG780900257 | |
| 78.09.00257 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| paolozzi giovanni
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| sospensione del procedimento e richiesta di rimessione per gravi
motivi di ordine pubblico
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| nota a ord. cass. sez. i pen. 17 maggio 1976
ord. cass. sez. feriale pen. 28 luglio 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 209-213
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60240
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| l' a. commenta sfavorevolmente una ordinanza della corte suprema ove
e' detto che ricorre il caso di sospensione del procedimento previsto
dall' art. 57 codice di procedura penale, quando e' in corso un
procedimento per gravi motivi di ordine pubblico, in ordine al quale
la corte di cassazione non e' in grado di decidere allo stato per
mancanza di sufficienti elementi di valutazione. l' a. rileva,
infatti, che mancava nel caso di specie una formale richiesta di
rimessione che poteva giustificare l' intervento della corte.
adesione da', invece, ad una successiva ordinanza, in cui si legge
che quando nessuna richiesta di rimessione per gravi motivi di ordine
pubblico e' stata formulata dal procuratore generale presso la corte
di appello o dal procuratore generale presso la cassazione, si impone
di revocare l' ordinanza di sospensione eventualmente disposta. con
la revoca, sottolinea l' a., della prima ordinanza, la corte ha
offerto un esempio illuminato di sensibilita' critica, evitando che
il primo provvedimento acquistasse efficacia di precedente.
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| art. 55 c.p.p.
art. 57 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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