Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


121482
IDG780900258
78.09.00258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paolozzi giovanni
nota a cass. sez. i pen. 6 luglio 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 213-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6026; d4025; d4053; d6351
l' a. annota una decisione in cui sono affrontate varie questioni. in primo luogo si legge, che nell' appartenenza di un giudice ad un partito avverso a quello in cui milita l' imputato non si puo' ravvisare quell' interesse personale e diretto che legittima la ricusazione, secondo l' attuale regolamento normativo, non essendo consentite considerazioni di convenienza. l' a. rileva che si tratta di giurisprudenza consolidata. in secondo luogo, l' interesse personale nel procedimento previsto dall' art. 64 n. 1 codice di procedura penale non e' dissimile da quello di cui all' art. 51 n. 1 codice di procedura civile e la relativa nozione si ricava dal principio generale posto nell' art. 100 codice di procedura civile. il giudice ha un interesse personale nel procedimento qualora si trovi nelle condizioni di potervi assumere la qualita' di imputato, di civilmente obbligato per l' ammenda, di responsabile civile, di persona offesa o danneggiato: solo in tali ipotesi l' interesse del giudice e' giuridicamente rilevante ai fini dell' art. 64 n. 1 codice di procedura penale. ancora, ai fini di quanto dispone l' art. 64 codice di procedura penale l' inimicizia grave come ragione di ricusazione del giudice deve riscontrarsi in rapporti personali svoltisi in precedenza e fuori del processo. in sede di ricorso per cassazione e' incensurabile l' apprezzamento di fatto del giudice della ricusazione in ordine alla negata sussistenza della grave inimicizia. l' a. compie un' ampia disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali.
art. 64 c.p.p. art. 524 c.p.p. art. 51 c.p.c. art. 100 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati