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| IDG780900258 | |
| 78.09.00258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| paolozzi giovanni
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| nota a cass. sez. i pen. 6 luglio 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 213-218
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6026; d4025; d4053; d6351
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| l' a. annota una decisione in cui sono affrontate varie questioni. in
primo luogo si legge, che nell' appartenenza di un giudice ad un
partito avverso a quello in cui milita l' imputato non si puo'
ravvisare quell' interesse personale e diretto che legittima la
ricusazione, secondo l' attuale regolamento normativo, non essendo
consentite considerazioni di convenienza. l' a. rileva che si tratta
di giurisprudenza consolidata. in secondo luogo, l' interesse
personale nel procedimento previsto dall' art. 64 n. 1 codice di
procedura penale non e' dissimile da quello di cui all' art. 51 n. 1
codice di procedura civile e la relativa nozione si ricava dal
principio generale posto nell' art. 100 codice di procedura civile.
il giudice ha un interesse personale nel procedimento qualora si
trovi nelle condizioni di potervi assumere la qualita' di imputato,
di civilmente obbligato per l' ammenda, di responsabile civile, di
persona offesa o danneggiato: solo in tali ipotesi l' interesse del
giudice e' giuridicamente rilevante ai fini dell' art. 64 n. 1 codice
di procedura penale. ancora, ai fini di quanto dispone l' art. 64
codice di procedura penale l' inimicizia grave come ragione di
ricusazione del giudice deve riscontrarsi in rapporti personali
svoltisi in precedenza e fuori del processo. in sede di ricorso per
cassazione e' incensurabile l' apprezzamento di fatto del giudice
della ricusazione in ordine alla negata sussistenza della grave
inimicizia. l' a. compie un' ampia disamina delle posizioni
dottrinali e giurisprudenziali.
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| art. 64 c.p.p.
art. 524 c.p.p.
art. 51 c.p.c.
art. 100 c.p.c.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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