| distinta l' area della responsabilita' morale, che postula la pena,
dall' area della garanzia, che postula la misura criminale di
sicurezza, l' a. precisa che la bipartizione ha i suoi riflessi anche
sulla politica criminale a tutti i livelli (dottrinario,
costituzionale e legislativo ordinario), ove, accanto, se non
contrapposta, alla politica criminale repressiva, si pone la politica
criminale preventiva. il legislatore, pertanto, se non vuole porsi
contro la realta', non puo' non rendersi interprete delle esigenze di
politica criminale, tanto repressiva quanto preventiva. il nostro
legislatore del 1930, cosi', prendendo atto della predetta realta',
pur riaffermando il principio di responsabilita' morale, ha
sviluppato anche il sistema di misure o sanzioni criminali
preventive, fondato sul principio di pericolosita' sociale, rectius
criminale, che gia' timidamente aveva fatto ingresso nello stesso
codice del 1889. il costituente, poi, tra i tanti sistemi possibili,
preferi' prevedere distintamente pene e misure di sicurezza,
pervenendo in tal modo alla c.d. costituzionalizzazione del sistema
dualistico. analizzate, quindi, le misure criminali di sicurezza nel
quadro delle norme costituzionali, l' a. affronta il problema del
raffronto, nella materia in esame, fra norme ordinarie e principi
fondamentali sanciti dalla costituzione, criticando le opinioni
favorevoli alla tesi dell' incostituzionalita' delle misure di
sicurezza nei confronti dei soggetti imputabili ed a quella secondo
cui tali misure sarebbero consentite dalla costituzione soltanto nei
casi in cui esuli il fatto reato. lo stesso a., infine, respinti
taluni preconcetti contro l' istituto in questione, sottolinea come,
a garanzia dei diritti inviolabili del cittadino, sia sancita, a
livello costituzionale, anche per le misure criminali di sicurezza,
tanto la riserva legale quanto quella giurisdizionale ed afferma il
carattere sostanzialmente giurisdizionale di queste ultime. il
processo criminale di sicurezza ed il suo adeguamento alla predetta
natura delle misure di sicurezza nonche' il problema del giudicato e
dei suoi limiti nella materia in esame costituiscono, in conclusione,
argomenti particolarmente approfonditi nel presente lavoro.
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