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121508
IDG780900284
78.09.00284 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
leone armando
la tutela giuridica contro la criminalita'
parte seconda
Rass. studi penit., an. 27 (1977), fasc. 2, pag. 173-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d505
distinta l' area della responsabilita' morale, che postula la pena, dall' area della garanzia, che postula la misura criminale di sicurezza, l' a. precisa che la bipartizione ha i suoi riflessi anche sulla politica criminale a tutti i livelli (dottrinario, costituzionale e legislativo ordinario), ove, accanto, se non contrapposta, alla politica criminale repressiva, si pone la politica criminale preventiva. il legislatore, pertanto, se non vuole porsi contro la realta', non puo' non rendersi interprete delle esigenze di politica criminale, tanto repressiva quanto preventiva. il nostro legislatore del 1930, cosi', prendendo atto della predetta realta', pur riaffermando il principio di responsabilita' morale, ha sviluppato anche il sistema di misure o sanzioni criminali preventive, fondato sul principio di pericolosita' sociale, rectius criminale, che gia' timidamente aveva fatto ingresso nello stesso codice del 1889. il costituente, poi, tra i tanti sistemi possibili, preferi' prevedere distintamente pene e misure di sicurezza, pervenendo in tal modo alla c.d. costituzionalizzazione del sistema dualistico. analizzate, quindi, le misure criminali di sicurezza nel quadro delle norme costituzionali, l' a. affronta il problema del raffronto, nella materia in esame, fra norme ordinarie e principi fondamentali sanciti dalla costituzione, criticando le opinioni favorevoli alla tesi dell' incostituzionalita' delle misure di sicurezza nei confronti dei soggetti imputabili ed a quella secondo cui tali misure sarebbero consentite dalla costituzione soltanto nei casi in cui esuli il fatto reato. lo stesso a., infine, respinti taluni preconcetti contro l' istituto in questione, sottolinea come, a garanzia dei diritti inviolabili del cittadino, sia sancita, a livello costituzionale, anche per le misure criminali di sicurezza, tanto la riserva legale quanto quella giurisdizionale ed afferma il carattere sostanzialmente giurisdizionale di queste ultime. il processo criminale di sicurezza ed il suo adeguamento alla predetta natura delle misure di sicurezza nonche' il problema del giudicato e dei suoi limiti nella materia in esame costituiscono, in conclusione, argomenti particolarmente approfonditi nel presente lavoro.
art. 16 cost. art. 25 cost. art. 27 cost. art. 32 cost. art. 213 cost. art. 199 c.p. art. 205 c.p. art. 538 c.p. art. 636 c.p.p. art. 637 c.p.p. art. 638 c.p.p. l. 27 dicembre 1956, n. 1423
Ist. dir. penale - Univ. TO



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