| premesso che l' indagine concernente le origini del "controllo sull'
esecuzione penale" esige una certa cautela su 2 temi che la connotano
(l' uno relativo all' uso del termine "esecuzione penale e l' altro
diretto a verificare se il controllo in parola sia una costante dei
regolamenti vigenti nell' italia pre-unitaria e post-unitaria fino al
1931), l' a. fa risalire il concetto dell' esecuzione penale al
codice di procedura penale del 1913 e dimostra come l' esigenza di
istituzionalizzarne il controllo, piu' o meno intensamente avvertita
fino al 1931 e oltre tale data, abbia trovato un ostacolo
insormontabile in una volonta' politica molto attenta ad evitare
pericolose smagliature nel sistema, col riconoscimento avventato di
organi di controllo e di consulenza, e nell' impossibilita' di
intervento della magistratura nelle questioni attinenti all'
esecuzione penale a causa soprattutto della dipendenza dell'
amministrazione carceraria dal ministero dell' interno. anche l'
organo di controllo creato dal legislatore fascista e posto in
evidenza dalla relazione rocco al codice penale 1930, vale a dire il
"giudice di sorveglianza", veniva, poi, collocato fuori dalla sfera
giurisdizionale essendo allo stesso forniti strumenti processuali
meno articolati e garantisti di quelli a disposizione del giudice
dell' esecuzione. era, infatti, proprio la relazione ministeriale a
sancire la natura amministrativa delle funzioni del giudice di
sorveglianza e, di conseguenza, delle sue decisioni: non
provvedimenti giurisdizionali (decreti, ordinanze, sentenze), bensi'
"ordini di servizio" non soggetti ai mezzi di gravame previsti dal
codice di rito.
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