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121590
IDG781200023
78.12.00023 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza leonardo
depenalizzazione sopravvenuta e restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza
nota a c. cost. 12 maggio 1977, n. 79
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 4-6, pt. 1, pag. 901-904
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d03101; d021430
l' art. 55 della legge regionale toscana 4 luglio 1974, n. 35, nel dettare norme sulla difesa della fauna e sulla regolamentazione dell' attivita' venatoria, aveva dichiarato non piu' applicabili varie norme di leggi penali statali, cosi' violando i criteri di riparto fra potesta' legislativa statale e regionale. sopravvenuta con la legge 24 dicembre 1975, n. 706, la depenalizzazione delle contravvenzioni punibili con la sola ammenda, la corte costituzionale ha rinviato gli atti ai giudici a quo per fare nuovamente valutare la questione di legittimita' sollevata. l' a. sottolinea l' effetto negativo che da cio' deriva al trasgressore, dovendosi i giudici a quo in siffatti casi limitare a trasmettere gli atti all' autorita' amministrativa competente a irrogare la sanzione pecuniaria, la quale peraltro non e' legittimata a sollevare questione di costituzionalita'.
l. 24 dicembre 1975, n. 706 art. 55 l.r. to 4 luglio 1974, n. 35
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