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121641
IDG781200075
78.12.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sandulli aldo m.
sul regime attuale del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione
Riv. dir. proc., s. 2, an. 32 (1977), fasc. 2, pag. 169-194
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15
osserva l' a. che le leggi del 1971, di riforma della giustizia amministrativa, da un lato hanno consentito di adire la via giurisdizionale anche senza la previa utilizzazione dei rimedi amministrativi, e, dall' altro, hanno disposto che, in caso di silenzio per oltre novanta giorni dell' amministrazione sul ricorso ad essa presentato, il ricorrente ha la possibilita' d' impugnare direttamente in sede giurisdizionale o straordinaria lo stesso provvedimento invano impugnato in sede amministrativa. rilevata la notevole innovazione introdotta da tali leggi alla precedente disciplina enunciata dall' art. 5 del t.u. legge com. e prov. del 1934, n. 383, l' a. fa giusta distinzione fra il silenzio che ha valore di atto amministrativo di rigetto, impugnabile quindi nei termini di legge sotto pena di decadenza, e il silenzio puro e semplice, non avente tipico valore legale, che la giurisprudenza ha definito silenzio-rifiuto, e che l' a., con piu' precisa dizione, definisce silenzio- inadempimento. questa definizione porta a importanti conseguenze soprattutto ai fini dell' impugnazione: in ordine al silenzio-inadempimento non sono applicabili i termini per la messa in mora, ne' quelli per la impugnazione: non per la prima, perche' e' sufficiente l' assegnazione di un qualsiasi termine, purche' di ragionevale ampiezza, avuto riguardo all' attivita' della pubblica amministrazione; ne' per l' impugnazione, perche' l' inadempimento si manifesta nel suo ininterrotto rinnovarsi di momento in momento e percio' non potra' mai dirsi che l' impugnazione di esso giunge tardiva.
Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze



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