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121679
IDG780900299
78.09.00299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
montesano luigi
nuovi rimedi giudiziari per le famiglie in crisi
Riv. dir. proc., s. 2, an. 32 (1977), fasc. 1, pag. 1-13
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30127
l' a. sottolinea come l' ispirazione di fondo della nuova disciplina del diritto di famiglia sia nel senso che l' attivita' giudiziaria, in ordine al dissenso tra i coniugi, non si puo' porre se non in "direzione conciliativa". esamina, quindi, i provvedimenti pretorili ex art. 145 codice civile; attribuisce al pretore il ruolo privatistico del terzo arbitratore, i cui atti sono tuttavia impugnabili in sede di contenzioso ordinario e disapplicabili ove risultino emanati senza i presupposti di legge e, ancora, si sofferma sull' art. 136 codice civile relativo al congiunto esercizio della patria potesta'. indi, in caso di separazione, ravvisa la ratio del possibile rigetto della domanda nella necessita' che, nel giudizio, vadano individuate "circostanze oggettive" dalle quali si possa desumere la "intollerabilita' della convivenza" di cui all' art. 151 codice civile: tali circostanze sono rimesse alla prudente valutazione del giudice. infine, l' a. analizza i provvedimenti giudiziari per i coniugi e per la prole in pendenza e dopo la chiusura del processo di separazione senza accoglimento della domanda, definendo vari, frammentari e non privi di inconvenienti i rimedi giudiziari offerti in tal caso.
art. 144 c.c. art. 145 c.c. art. 146 c.c. art. 151 c.c. art. 232 c.c. art. 234 c.c. art. 316 c.c. art. 708 c.p.c. art. 711 c.p.c. art. 737 c.p.c. art. 742 bis c.p.c. art. 189 disp. att. c.p.c. art. 24 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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