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| IDG780900303 | |
| 78.09.00303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| taruffo michele
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| ricostruzione parziale della sentenza e vizio di motivazione
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| nota a ord. trib. roma 26 marzo 1976
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 32 (1977), fasc. 1, pag. 134-143
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d40756
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| l' a. commenta una ordinanza del tribunale di roma in tema di
ricostruzione della sentenza smarrita o distrutta e di carenza di
motivazione come vizio del provvedimento; l' impossibilita' di una
ricostruzione integrale della sentenza smarrita e' affermata in
analogia all' art. 8 del regio decreto 15 novembre 1925, ma la
soluzione del problema appare troppo sbrigativa sia alla luce dell'
art. 132 codice procedura civile che dell' art. 111 comma 1
costituzione, che sembrano indirizzati verso la inesistenza della
sentenza ricostruita nell' ordinanza. l' a. osserva che si dovrebbe,
invece, disporre la rinnovazione dell' atto analogicamente a quanto
dispone l' art. 163 codice di procedura penale. stante poi l'
accoglimento dell' opinione secondo cui in caso di morte o
impedimento del redattore provvede il presidente del collegio, quid
iuris se il giudice e' monocratico? in risposta prospetta una
soluzione pratica, ritenendo possibile affidare al giudice competente
la rinnovazione della sola motivazione, fermo restando il dispositivo
e cio' anche alla luce degli artt. 420 comma 4, 429 e 431 comma 2 del
nuovo rito del lavoro. un ulteriore problema si pone in relazione
all' impugnabilita' della sentenza in seguito a smarrimento o
distruzione dopo la pubblicazione ex art. 133 codice procedura civile
ed all' applicabilita' dell' art. 327 codice procedura civile;
conformemente alla giurisprudenza, tale ultima eventualita' non deve
ritenersi ammissibile, seppure con ordini di motivazioni diversi.
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| art. 8 r.d. 15 novembre 1925, n. 207
art. 111 cost.
art. 132 c.p.c.
art. 161 c.p.c.
art. 276 c.p.c.
art. 327 c.p.c.
art. 342 c.p.c.
art. 348 c.p.c.
art. 119 disp. att. c.p.c.
art. 163 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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