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121683
IDG780900303
78.09.00303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
taruffo michele
ricostruzione parziale della sentenza e vizio di motivazione
nota a ord. trib. roma 26 marzo 1976
Riv. dir. proc., s. 2, an. 32 (1977), fasc. 1, pag. 134-143
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40756
l' a. commenta una ordinanza del tribunale di roma in tema di ricostruzione della sentenza smarrita o distrutta e di carenza di motivazione come vizio del provvedimento; l' impossibilita' di una ricostruzione integrale della sentenza smarrita e' affermata in analogia all' art. 8 del regio decreto 15 novembre 1925, ma la soluzione del problema appare troppo sbrigativa sia alla luce dell' art. 132 codice procedura civile che dell' art. 111 comma 1 costituzione, che sembrano indirizzati verso la inesistenza della sentenza ricostruita nell' ordinanza. l' a. osserva che si dovrebbe, invece, disporre la rinnovazione dell' atto analogicamente a quanto dispone l' art. 163 codice di procedura penale. stante poi l' accoglimento dell' opinione secondo cui in caso di morte o impedimento del redattore provvede il presidente del collegio, quid iuris se il giudice e' monocratico? in risposta prospetta una soluzione pratica, ritenendo possibile affidare al giudice competente la rinnovazione della sola motivazione, fermo restando il dispositivo e cio' anche alla luce degli artt. 420 comma 4, 429 e 431 comma 2 del nuovo rito del lavoro. un ulteriore problema si pone in relazione all' impugnabilita' della sentenza in seguito a smarrimento o distruzione dopo la pubblicazione ex art. 133 codice procedura civile ed all' applicabilita' dell' art. 327 codice procedura civile; conformemente alla giurisprudenza, tale ultima eventualita' non deve ritenersi ammissibile, seppure con ordini di motivazioni diversi.
art. 8 r.d. 15 novembre 1925, n. 207 art. 111 cost. art. 132 c.p.c. art. 161 c.p.c. art. 276 c.p.c. art. 327 c.p.c. art. 342 c.p.c. art. 348 c.p.c. art. 119 disp. att. c.p.c. art. 163 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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