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| IDG780900314 | |
| 78.09.00314 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carpi federico
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| svalutazione monetaria, pericolo nel ritardo e provvisoria
esecutorieta' della sentenza
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| nota a ord. app. milano 15 marzo 1976
ord. app. milano 4 maggio 1976
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 32 (1977), fasc. 2, pag. 312-326
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d417
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| prendendo spunto da 2 ordinanze della corte d' appello di milano che
concedevano la provvisoria esecuzione ad altrettante sentenze, l' a.
affronta l' annoso tema del significato della formula "pericolo nel
ritardo" che ritiene non collegabile con il periculum in mora,
presupposto per l' emanazione dei provvedimenti cautelari, e neppure
coll' ipotesi di cui all' art. 700 codice procedura civile. la
locuzione di cui all' art. 282 codice procedura civile, stante la sua
genericita', offre al giudice un potere discrezionale particolarmente
ampio che deve pero' essere motivato dato il carattere eccezionale
della provvisoria esecuzione. in altre parole, il pericolo deve
concernere il pregiudizio che l' assenza della sentenza arrecherebbe
al processo. risolto cosi' il problema d' ordine generale, l' a.
affronta quello specifico suscitato dalle decisioni della corte d'
appello milanese: svalutazione monetaria e incidenza sulle
obbligazioni pecuniarie. la conclusione cui giunge l' a. e' che,
considerato che la svalutazione monetaria e' evento di carattere
generale, non puo' bastare da sola a guidare il potere discrezionale
del giudice nel senso della concessione della provvisoria
esecutorieta', ma deve essere aggiunta ad altri criteri propri del
processo di cui trattasi.
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| art. 88 c.p.c.
art. 282 c.p.c.
art. 337 comma 1 c.p.c.
art. 345 c.p.c.
art. 429 c.p.c.
art. 700 c.p.c.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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