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121694
IDG780900314
78.09.00314 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carpi federico
svalutazione monetaria, pericolo nel ritardo e provvisoria esecutorieta' della sentenza
nota a ord. app. milano 15 marzo 1976 ord. app. milano 4 maggio 1976
Riv. dir. proc., s. 2, an. 32 (1977), fasc. 2, pag. 312-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d417
prendendo spunto da 2 ordinanze della corte d' appello di milano che concedevano la provvisoria esecuzione ad altrettante sentenze, l' a. affronta l' annoso tema del significato della formula "pericolo nel ritardo" che ritiene non collegabile con il periculum in mora, presupposto per l' emanazione dei provvedimenti cautelari, e neppure coll' ipotesi di cui all' art. 700 codice procedura civile. la locuzione di cui all' art. 282 codice procedura civile, stante la sua genericita', offre al giudice un potere discrezionale particolarmente ampio che deve pero' essere motivato dato il carattere eccezionale della provvisoria esecuzione. in altre parole, il pericolo deve concernere il pregiudizio che l' assenza della sentenza arrecherebbe al processo. risolto cosi' il problema d' ordine generale, l' a. affronta quello specifico suscitato dalle decisioni della corte d' appello milanese: svalutazione monetaria e incidenza sulle obbligazioni pecuniarie. la conclusione cui giunge l' a. e' che, considerato che la svalutazione monetaria e' evento di carattere generale, non puo' bastare da sola a guidare il potere discrezionale del giudice nel senso della concessione della provvisoria esecutorieta', ma deve essere aggiunta ad altri criteri propri del processo di cui trattasi.
art. 88 c.p.c. art. 282 c.p.c. art. 337 comma 1 c.p.c. art. 345 c.p.c. art. 429 c.p.c. art. 700 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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