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121709
IDG780800013
78.08.00013 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
del vecchio francesco
l' art. 10 legge fall. ed il suo preteso contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 1, cost.
nota a ord. di rinvio trib. civitavecchia 20 marzo 1973
Giur. cost., an. 18 (1973), pag. 2726-2728
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313; f400; d0400
l' a. osserva che non meriti accoglienza l' eccezione sollevata con l' ordinanza annotata e quindi dopo aver richiamato il costante insegnamento della corte costituzionale circa l' esatta portata del principio di eguaglianza sancito dall' art. 3 della costituzione, e ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 10 della legge fallimentare non possa essere sollevata. l' a. rileva che nel caso de quo indipendentemente da quella che sara' la decisione della corte il tribunale ha sacrificato le ragioni di giustizia sostanziale all' amore per una tesi infondata, in quanto il fallimento non potra' piu' essere dichiarato per decorso, nel frattempo, dell' anno dalla cessazione dell' impresa. l' a. rileva infine che anche la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell' art. 10 della legge fallimentare in relazione all' art. 24, comma 1, della costituzione e' stata manifestamente infondata dalla corte di cassazione con sentenza 6 dicembre 1969, n. 998, e tale pronuncia che illustra merita per l' autore piena adesione.
art. 10 l. fall. art. 3 cost. art. 24, comma 1, cost. cass. 6 dicembre 1968, n. 998
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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