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121725
IDG780800030
78.08.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
satta filippo
ci sono attivita' "amministrative" del giudice?
osservazione a c. cost. 16 luglio 1973, n. 132
Giur. cost., an. 18 (1973), pag. 1662-1668
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d402; d40215
l' a. critica la decisione della corte che nega al giudice il potere di sollevare questioni di costituzionalita' al di fuori de un "giudizio", distinguendo nella di lui attivita' una fase amministrativa da una successiva fase giurisdizionale. l' a. rileva come la corte sia stata in passato piu' larga nell' interpretazione dell' art. 23 della legge n. 87 del 1953, e conclude affermando che l' attivita' del giudice ha sempre carattere giurisdizionale, in quanto non ha rilevanza l' attivita' del giudice, che si puo' qualificare come si vuole, ma il giudice stesso, nella sua obiettivita'-subiettivita', sempre uguale a tutti i livelli in cui per necessita' organizzative la magistratura si articola.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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