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121976
IDG780610022
78.06.10022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carotenuto gaetano
contrasto di giurisprudenza sull' art. 1957 comma 1 c.c.
nota a cass. sez. ii civ. 3 giugno 1977, n. 2263 e cass. sez. iii civ. 13 settembre 1977, n. 3952
Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 103-105
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30680
l' a. esamina il problema interpretativo sollevato dall' art. 1957, comma 1, del codice civile rilevando come la giurisprudenza della corte di cassazione, acquisita la certezza che la norma si applica a ogni tipo di fideiussione, ha seguito due diversi indirizzi con riferimento, rispettivamente, alla fideiussione solidale e a quella semplice: col primo, seguito dalla sentenza citata n. 3952, ha interpretato la norma nel senso che la disposizione secondo cui l' azione da parte del creditore deve essere rivolta contro il debitore principale vale soltanto per la fideiussione semplice; col secondo indirizzo, seguito dalla citata sentenza n. 2263, viene invece affermato che la norma deve essere unitariamente interpretata in relazione a tutte le ipotesi. l' a. rilevato che su tali contrastanti pronunce si sarebbe dovuto invocare l' esame delle sezioni unite, onde garantire la dovuta uniformita' giurisprudenziale, analizza le argomentazioni addotte nelle due decisioni in rassegna, concludendo con l' esprimere l' avviso che egli ritiene possibile l' approdo a una considerazione della norma che non respinga, ma attragga, nella sua organica disciplina, la fideiussione solidale.
art. 1957 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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