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| IDG780610022 | |
| 78.06.10022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carotenuto gaetano
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| contrasto di giurisprudenza sull' art. 1957 comma 1 c.c.
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| nota a cass. sez. ii civ. 3 giugno 1977, n. 2263 e cass. sez. iii
civ. 13 settembre 1977, n. 3952
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| Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 103-105
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30680
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| l' a. esamina il problema interpretativo sollevato dall' art. 1957,
comma 1, del codice civile rilevando come la giurisprudenza della
corte di cassazione, acquisita la certezza che la norma si applica a
ogni tipo di fideiussione, ha seguito due diversi indirizzi con
riferimento, rispettivamente, alla fideiussione solidale e a quella
semplice: col primo, seguito dalla sentenza citata n. 3952, ha
interpretato la norma nel senso che la disposizione secondo cui l'
azione da parte del creditore deve essere rivolta contro il debitore
principale vale soltanto per la fideiussione semplice; col secondo
indirizzo, seguito dalla citata sentenza n. 2263, viene invece
affermato che la norma deve essere unitariamente interpretata in
relazione a tutte le ipotesi. l' a. rilevato che su tali contrastanti
pronunce si sarebbe dovuto invocare l' esame delle sezioni unite,
onde garantire la dovuta uniformita' giurisprudenziale, analizza le
argomentazioni addotte nelle due decisioni in rassegna, concludendo
con l' esprimere l' avviso che egli ritiene possibile l' approdo a
una considerazione della norma che non respinga, ma attragga, nella
sua organica disciplina, la fideiussione solidale.
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| art. 1957 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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