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121989
IDG780610035
78.06.10035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bucolo francesco
nota a cass. sez. iii civ. 2 febbraio 1977, n. 479
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 1, pt. 1a, pag. 123-125
d9147; d4300; d438
l' a., aderendo alla sentenza in rassegna, precisa che il credito, vantato dall' enfiteuta nei confronti del proprietario del fondo per migliorie in esso realizzate a proprie spese, costituisce un presupposto all' azione oppositiva alla sentenza di rilascio del fondo, ma non la materia oggetto della controversia, che andra' identificata nel fondo stesso. a questo proposito l' a. ritiene che il valore vada determinato, ai fini della specificazione della competenza, moltiplicando il tributo per cento (ex art. 15 codice civile) e non, come da sentenza, cumulando i canoni enfiteutici per un numero di anni equivalenti alla durata del rapporto. l' a., come gia' la corte, rileva infine la natura eccezionale di tale normativa, applicabile solo ai casi espressamente previsti.
art. 13 c.p.c. art. 975 c.c. art. 15 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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