| l' a., aderendo alla sentenza in rassegna, precisa che il credito,
vantato dall' enfiteuta nei confronti del proprietario del fondo per
migliorie in esso realizzate a proprie spese, costituisce un
presupposto all' azione oppositiva alla sentenza di rilascio del
fondo, ma non la materia oggetto della controversia, che andra'
identificata nel fondo stesso. a questo proposito l' a. ritiene che
il valore vada determinato, ai fini della specificazione della
competenza, moltiplicando il tributo per cento (ex art. 15 codice
civile) e non, come da sentenza, cumulando i canoni enfiteutici per
un numero di anni equivalenti alla durata del rapporto. l' a., come
gia' la corte, rileva infine la natura eccezionale di tale normativa,
applicabile solo ai casi espressamente previsti.
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