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121990
IDG780610036
78.06.10036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bucolo francesco
il diritto di ritenzione e' opponibile nel giudizio disciplinato dall' art. 615 codice di proc. civ.
nota a cass. sez. iii civ. 2 febbraio 1977, n. 479
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 1, pt. 1a, pag. 125-126
d30583
l' a. in contrasto con l' indirizzo seguito dalla corte di cassazione, ritiene che il diritto di ritenzione non possa venire esercitato per la prima volta in sede esecutiva, in quanto non appartiene alla categoria dei diritti reali, costituenti un numerus clausus, bensi' a quella dei diritti di natura obbligatoria. ne consegue dunque, a detta dell' a., che se si vuol far valere in sede esecutiva tale diritto, occorre che ne venga determinato il preciso ammontare davanti al giudice della cognizione.
art. 975 c.c. art. 615 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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