| l' a. ricorda, innanzitutto, come l' istituto della resistenza
legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, presente nel
codice zanardelli, sia stato poi soppresso dall' attuale codice, e
infine ripristinato, all' indomani della caduta del regime, con
decreto luogotenenziale. lo scritto prosegue con l' evidenziare le 2
correnti di pensiero che in ordine all' interpretazione dell'
istituto si sono venute delineando: da una parte la tesi
oggettivistica, dall' altra quella soggettivistica; esse si
distinguono per il diverso rilievo che danno alla nozione di
arbitrarieta'. questo elemento viene inteso dai sostenitori della
teoria oggettivistica come coincidente con l' elemento dell' eccesso;
mentre i seguaci dell' altro indirizzo lo considerano un elemento
essenziale o costitutivo della fattispecie. l' a. espone nei dettagli
le linee di pensiero delle 2 correnti di pensiero, evidenziando
soprattutto il problema del contrasto tra esigenza per l'
amministrazione di portare il suo atto ad esecuzione ed esigenza di
tutela del cittadino di fronte all' illegalita' del comportamento
dell' ufficiale pubblico. le conclusioni cui si giunge e' che il
senso da attribuirsi alla nozione di eccesso di potere non esprime il
vizio di legittimita' dell' atto, quanto il contrasto fra il
comportamento tenuto in concreto dall' autorita' e quello che la
medesima avrebbe dovuto tenere in osservanza delle norme e delle
regole che costituiscono il contenuto dei propri doveri. quanto alla
nozione di arbitrarieta', l' a. ritiene che essa debba porsi su un
piano diverso ed essere rapportata, quindi, non gia' all' operato
dell' agente pubblico, quanto alla sfera dei diritti od interessi
giuridicamente protetti dal privato, denunciandone il momento della
lesione o pericolo di offesa.
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