Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


122202
IDG780900403
78.09.00403 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de pietro osvaldo
il medico convenzionato con l' i.n.a.m. non e' pubblico ufficiale
nota a cass. sez. vi pen. 12 febbraio 1974
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 11, pt. 2, pag. 620-627
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d5110; d51112
l' a. annota una sentenza della cassazione in cui si afferma la responsabilita' per il delitto di corruzione impropria a carico del medico convenzionato inam, sulla base della considerazione che egli rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, collaborando al raggiungimento dei fini pubblici di tale ente. davanti a tale decisione l' a. si pone criticamente. affermare che e' pubblica l' attivita' dell' ente pubblico e che il suo espletamento comporta il conferimento dello status di pubblico ufficiale, significa trascurare del tutto l' istituto giuridico del pubblico servizio. una attivita' pubblica, infatti, rinvia, a seconda della specie dell' ente pubblico, alle nozioni di pubblica funzione o di pubblico servizio, cui corrispondono gli status di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. dopo aver esposto le principali teorie in materia di distinzione tra pubblica funzione e pubblico servizio, l' a. precisa che nell' ambito della attivita' amministrativa deve ritenersi pubblica funzione quella relativa alla creazione e alla conservazione dell' ente. al di fuori di essa sta la attivita' sociale della pubblica amministrazione che si svolge attraverso la prestazione dei pubblici servizi. poste tali premesse, si rileva come l' attivita' sanitaria rientri certamente nella c.d. attivita' sociale della pubblica amministrazione: ne deriva che il medico convenzionato con l' inam non e' pubblico ufficiale ma incaricato di pubblico servizio.
art. 318 c.p. art. 357 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati