| 122202 | |
| IDG780900403 | |
| 78.09.00403 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| de pietro osvaldo
| |
| il medico convenzionato con l' i.n.a.m. non e' pubblico ufficiale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. vi pen. 12 febbraio 1974
| |
| Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 11, pt. 2, pag. 620-627
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| d5110; d51112
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. annota una sentenza della cassazione in cui si afferma la
responsabilita' per il delitto di corruzione impropria a carico del
medico convenzionato inam, sulla base della considerazione che egli
rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, collaborando al
raggiungimento dei fini pubblici di tale ente. davanti a tale
decisione l' a. si pone criticamente. affermare che e' pubblica l'
attivita' dell' ente pubblico e che il suo espletamento comporta il
conferimento dello status di pubblico ufficiale, significa trascurare
del tutto l' istituto giuridico del pubblico servizio. una attivita'
pubblica, infatti, rinvia, a seconda della specie dell' ente
pubblico, alle nozioni di pubblica funzione o di pubblico servizio,
cui corrispondono gli status di pubblico ufficiale e di incaricato di
pubblico servizio. dopo aver esposto le principali teorie in materia
di distinzione tra pubblica funzione e pubblico servizio, l' a.
precisa che nell' ambito della attivita' amministrativa deve
ritenersi pubblica funzione quella relativa alla creazione e alla
conservazione dell' ente. al di fuori di essa sta la attivita'
sociale della pubblica amministrazione che si svolge attraverso la
prestazione dei pubblici servizi. poste tali premesse, si rileva come
l' attivita' sanitaria rientri certamente nella c.d. attivita'
sociale della pubblica amministrazione: ne deriva che il medico
convenzionato con l' inam non e' pubblico ufficiale ma incaricato di
pubblico servizio.
| |
| art. 318 c.p.
art. 357 c.p.
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |