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122203
IDG780900404
78.09.00404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
contieri enrico
tecnici di radiologia medica ed obbligo di iscrizione nell' albo provinciale
nota a cass. sez. iii pen. 3 marzo 1977
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 683-688
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d544
l' a. annota una sentenza della cassazione in cui si afferma la sussistenza del delitto di esercizio abusivo dell' arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica anche rispetto a coloro che prestano la loro opera alle dipendenze di enti pubblici con espresso divieto di attivita' esterna, qualora non siano iscritti nell' apposito albo provinciale. la tesi seguita dalla cassazione e' pienamente accolta dall' a., che sottolinea l' esattezza dell' opinione per la quale l' obbligo di iscrizione nell' albo provinciale sussisterebbe anche per chi eserciti l' attivita' presso enti pubblici con espresso divieto di svolgere funzioni esterne. dopo aver rilevato la differenza tra professioni e arti sanitarie ausiliarie, l' a. ribadisce l' impossibilita' di estendere alle seconde norme giuridiche riguardanti esclusivamente le prime. e' quindi errato stabilire qualsiasi parallelismo tra le norme inerenti all' esercizio dell' arte ausiliaria di tecnico di radiologia e le norme del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 233 che prevedono la possibilita' di iscrizione all' albo anche per i sanitari in servizio presso la pubblica amministrazione ai quali sia consentito l' esercizio della libera professione; le norme citate, infatti, hanno un diverso ambito soggettivo riferendosi a coloro che svolgono "professioni" sanitarie e non semplici "arti" ausiliarie delle stesse.
art. 12 l. 4 agosto 1965, n. 1103 art. 16 l. 4 agosto 1965, n. 1103
Ist. dir. penale - Univ. TO



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