| 122203 | |
| IDG780900404 | |
| 78.09.00404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| contieri enrico
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| tecnici di radiologia medica ed obbligo di iscrizione nell' albo
provinciale
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| nota a cass. sez. iii pen. 3 marzo 1977
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| Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 683-688
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d544
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| l' a. annota una sentenza della cassazione in cui si afferma la
sussistenza del delitto di esercizio abusivo dell' arte ausiliaria di
tecnico di radiologia medica anche rispetto a coloro che prestano la
loro opera alle dipendenze di enti pubblici con espresso divieto di
attivita' esterna, qualora non siano iscritti nell' apposito albo
provinciale. la tesi seguita dalla cassazione e' pienamente accolta
dall' a., che sottolinea l' esattezza dell' opinione per la quale l'
obbligo di iscrizione nell' albo provinciale sussisterebbe anche per
chi eserciti l' attivita' presso enti pubblici con espresso divieto
di svolgere funzioni esterne. dopo aver rilevato la differenza tra
professioni e arti sanitarie ausiliarie, l' a. ribadisce l'
impossibilita' di estendere alle seconde norme giuridiche riguardanti
esclusivamente le prime. e' quindi errato stabilire qualsiasi
parallelismo tra le norme inerenti all' esercizio dell' arte
ausiliaria di tecnico di radiologia e le norme del decreto
legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n.
233 che prevedono la possibilita' di iscrizione all' albo anche per i
sanitari in servizio presso la pubblica amministrazione ai quali sia
consentito l' esercizio della libera professione; le norme citate,
infatti, hanno un diverso ambito soggettivo riferendosi a coloro che
svolgono "professioni" sanitarie e non semplici "arti" ausiliarie
delle stesse.
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| art. 12 l. 4 agosto 1965, n. 1103
art. 16 l. 4 agosto 1965, n. 1103
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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