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122204
IDG780900405
78.09.00405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nosengo serafino
l' attuale entita' delle sanzioni pecuniarie processuali
nota a cass. sez. i pen. 26 aprile 1977
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 545-548
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6026
l' a., prendendo spunto da una decisione di legittimita' in tema di misura della sanzione pecuniaria in caso di rigetto dell' istanza di ricusazione, segue lo sviluppo legislativo in materia di adeguamento delle pene pecuniarie. sulla base di cio' giunge ad analoghe conclusioni in ordine alla misura della sanzione che va da un minimo di lire ventimila ad un massimo di lire centomila, basandosi peraltro su considerazioni diverse da quelle che hanno sorretto la motivazione della decisione annotata. infatti, secondo l' a., e' del tutto inconferente il richiamo del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 ottobre 1947 n. 1250, mentre il primo aumento e' stato disposto con il decreto del 1948; successivamente la legge del 1955 ha elevato in modo autonomo l' ammontare della somma, mentre l' ultimo aumento, rilevante ai fini della sanzione in parola, e' stato apportato dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773.
art. 71 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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