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| IDG780900407 | |
| 78.09.00407 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. un. pen. 23 ottobre 1976, desideri
cass. sez. un. pen. 23 ottobre 1976, abbate
cass. sez. v pen. 12 novembre 1976, vidi
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 551-552
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5014; d549
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| l' a. annota 3 importanti decisioni conformi nelle quali e' detto che
nel caso in cui i reati in concorso formale tra loro o legati dal
vincolo della continuazione siano puniti con pene di specie diversa,
anche se dello stesso genere, non puo' trovare applicazione il
trattamento sanzionatorio previsto dall' art. 81 codice penale, in
quanto l' unificazione di pene di specie diversa comporterebbe la
violazione dell' art. 1 codice penale, poiche' avrebbe come effetto
l' irrogazione per il reato, per il quale e' prevista una diversa
specie di pena, di una sanzione anche se quantitativamente ridotta,
che non e' quella comminata dalla legge e che non e' conguagliabile
con la prima. l' a., dopo avere rilevato che parte della dottrina e'
di opinione contraria, mette in evidenza come la corte costituzionale
abbia affermato la opportunita' di un intervento legislativo il quale
consenta di valutare contestualmente agli effetti della pena, reati
per i quali siano previste pene diverse per genere o per specie.
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| art. 81 c.p.
d.l. 11 aprile 1974, n. 99
l. 7 giugno 1974, n. 220
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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